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Nuovo regolamento Ici 3-6-2010

Approvato il nuovo regolamento Ici

FALERNA 3-6-2010 - Con l'approvazione unanime del civico consesso il Comune si è dotato del nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), in sostituzione di quello del 1999: 36 articoli che trattano i vari aspetti del settore, sulla base della specifica normativa statale, per assicurare «che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti».

Nel documento si chiarisce subito che il presupposto dell'Ici è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, situati nel territorio comunale, destinati a qualsiasi uso, e che i soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili e i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione, anche se non residenti nel territorio dello Stato, non vi abbiano la sede legale o amministrativa o non vi esercitino attività. Vengono definiti i fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli e indicate le esenzioni. Riguardo ai fabbricati rurali, si precisa il significato di attività agricola. Che deve intendersi «diretta alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione nonché l'attività agrituristica». Non sono soggetti all'Ici, quindi, i fabbricati strumentali all'attività agricola, che non abbiano subìto nel tempo modificazione della destinazione d'uso; i fabbricati o le porzioni di fabbricati strumentali all'attività agricola destinati ad edilizia abitativa e non utilizzati in mancanza di allacciamento alla rete elettrica e all'acquedotto e per i quali non siano state richieste concessioni edilizie di recupero; i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, qualora rispettino determinati requisiti. I fabbricati iscritti al catasto urbano (tranne la categoria D/10, quando gli immobili siano di fatto utilizzati per finalità strumentali all'attività agricola) devono ritenersi soggetti all'Ici. Ma il soggetto passivo dell'imposta può dimostrare eventualmente che l'immobile rispetti i previsti requisiti per l'esenzione. Nel nuovo regolamento curinghese si definisce ciò che è da intendersi per abitazione principale e rispettive pertinenze. Si indica perfino il valore delle aree fabbricabili con un apposito prospetto. Il prezzo al metro quadrato delle zone "B" (completamento), ad esempio, va dai 35 euro di Curinga Centro ai 50 euro della frazione Acconia. Scende poi in rapporto alle altre zone, fino ad arrivare ai 5 euro per le categorie "G" (zona non lottizzata di espansione turistica di Curinga Centro) e "H" (zona residenziale di recupero urbanistico sia di Curinga sia di Acconia). 
Naturalmente i valori potranno variare in futuro. Non sono soggette all'imposta comunale sugli immobili le aree totalmente inibite all'edificazione, classificate in base al Piano di assetto idrogeologico (Pai) a rischio R3 e R4; quelle non utilizzabili ricadenti nelle fasce di rispetto; le superfici inferiori a 50 metri quadrati. Le aree edificabili classificate dal Pai a rischio R1 e R2 vengono ridotte del 40%. Nel regolamento si puntualizza anche che ai fini dell'applicazione dell'Ici «un'area è da considerare fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi». L'area sulla quale sia costruito o sia in costruzione abusivamente un fabbricato, ai fini della determinazione e dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, è considerata fabbricabile, anche se non compresa così nello strumento urbanistico. In tal caso l'imposta va pagata dal primo gennaio dell'anno in cui sia stato possibile accertare l'opera abusiva e fino al momento in cui l'abuso venga rimosso o sanato. Tale pagamento dell'imposta non si configura, però, «come sanatoria delle irregolarità commesse -si sottolinea- né costituisce titolo per particolari aspettative, in relazione alla violazione di specifiche disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla normativa in materia urbanistica». Il regolamento curinghese sull'applicazione dell'Ici prende in esame successivamente i fabbricati sprovvisti di rendita, quelli fatiscenti e d'interesse storico-artistico, l'obbligo della dichiarazione di variazione a carico del contribuente, i controlli. Introduce l'istituto dell'accertamento con adesione. Tratta di sanzioni, ravvedimento e riscossione coattiva.

Gazzetta del Sud.