Acqua, regole sulla distribuzione
CURINGA: Acqua, regole sulla distribuzione
Mercoledì 05 Maggio 2010 Si compone di cinquantotto articoli il Regolamento della distribuzione dell'acqua potabile, approvato all'unanimità dal civico consesso.
Anzitutto è previsto che il servizio sia gestito in privativa dall'amministrazione comunale. Gli utenti che si approvvigionino da fonti diverse dal pubblico acquedotto dovranno provvedere all'installazione e al buon funzionamento di strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata, denunciandone il volume con analisi semestrali e consegna dei risultati all'ufficio competente. La rete di distribuzione idrica dovrà essere realizzata sul suolo pubblico. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento di un suolo privato. Le diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite, a richiesta degli interessati, su terreno pubblico o privato, a totale spesa dei richiedenti, dietro progetti presentati dagli stessi, approvati dal comune e sotto la sorveglianza degli uffici competenti. Ultimati i lavori, sarà redatto un apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del Servizio acquedotto. Tutti gli impianti saranno nella piena proprietà e disponibilità comunale, fino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata.
L'ente si esime dalla responsabilità di eventuali interruzioni dell'erogazione dell'acqua, a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili, e si riserva di disciplinare la distribuzione idrica in conseguenza di diminuita disponibilità alle fonti o per altre ragioni. Le utenze che necessitino della continuità del servizio dovranno provvedere all'installazione di un autonomo impianto di riserva. Quanto all'integrità delle tubazioni, al fine di non essere danneggiate a seguito di eventuali lavori, l'ufficio tecnico comunale, dietro richiesta, dovrà indicare l'esatta ubicazione delle stesse.
Qualora fossero provocati guasti per la mancata richiesta di segnalazione dell'ubicazione, per negligenza o colpa dell'esecutore di lavori in prossimità delle tubazioni, all'amministrazione comunale dovrà essere rimborsato il danno derivante dall'interruzione del servizio idrico, maggiorato del 10% per le spese generali. La riparazione sarà a carico dell'autore del guasto. Riguardo alla fruizione degli impianti, si precisa nel Regolamento della distribuzione idrica, l'acqua delle fontanelle pubbliche potrà essere prelevata esclusivamente per usi domestici mediante "bottiglie, fiaschi e secchi", ma non con "tubi di gomma o equivalenti". La fornitura dell'acqua normalmente sarà concessa per uso privato agli edifici prospicienti a strade e piazze munite della rete idrica comunale. Gli allacciamenti per uso domestico avranno la precedenza sugli altri. Agli edifici adiacenti ad aree non provviste di tubazioni pubbliche di distribuzione, l'amministrazione potrà concedere l'utenza, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, a condizione che la parte richiedente corrisponda un parziale contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari. Il comune potrà rifiutare allacci per forniture di acqua per usi diversi da quello familiare, quando le stesse possano pregiudicare la corretta distribuzione idrica. La quantità dell'acqua fornita sarà verificata mediante letture quadrimestrali del misuratore.
Le bocche d'incendio dovranno aprirsi solo nel caso di necessità dello stabile per il quale siano state richieste. Le stesse saranno munite di sigillo e l'utente sarà obbligato a denunciare al comune, nel giro di ventiquattr'ore dall'evento, di averle adoperate. Quanto agli allacciamenti degli stabili, ognuno di essi disporrà di una sua presa d'acqua con diramazione dalla tubatura pubblica. Qualora un edificio comprenda più alloggi, verrà sistemato, a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato accompagnato da un numero di apparecchi di controllo corrispondente a quello alloggi, in un unico riquadro. I consumi parziali dei contatori divisionali dovranno corrispondere al consumo indicato dal contatore generale. L'eventuale differenza sarà a carico del proprietario unico o dell'amministratore condominiale. Le tubazioni all'interno delle proprietà private dovranno essere collocate a una profondità non inferiore a sessanta centimetri dalla superficie, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto e a quota superiore ad essi. Nel rispetto di precise condizioni, il comune potrà concedere anche forniture idriche provvisorie per motivate particolari esigenze, quali spettacoli viaggianti, manifestazioni, cantieri edili. La distribuzione idrica può attuarsi solamente attraverso impianti d'uso pubblico o mediante concessione di utenze private: gli autori di eventuali allacci abusivi sono avvertiti.
GAZZETTADELSUD Giovambattista Romano
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